INTERESSI E SANZIONI SI PRESCRIVONO IN CINQUE ANNI

In tema di riscossione, anche a fronte di imposte prescrivibili in 10 anni, il termine di prescrizione degli interessi e delle sanzioni è quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c. e del D. Lgs. n. 472/97

C.T.P. Napoli, Sent. n. 9653/2017 del 30/05/2017

 

Importante vittoria per gli Avvocati dello Studio Legale Melillo.
A fronte di una pretesa creditoria vantata da Equitalia per imposta di registro non corrisposta all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2007 ed ammontante a complessivi € 13.053,73, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – sez. 11, ha ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente relativamente alla eccepita prescrizione delle sole sanzioni ed interessi per € 7.122,71, importo ben più alto dell’imposta originariamente dovuta.
L’importanza della decisione deriva dalla circostanza che, a seguito della prova della regolare notifica della cartella di pagamento nei confronti dell’opponente, la Commissione – seppur abbia dichiarato non prescritta l’imposta di registro (prescrivibile in dieci anni dalla data in cui era dovuto il pagamento ex art. 78 DPR n. 131/1986) –ritenendo non unitario il termine di prescrizione tra obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni ed interessi, ha viceversa accolto la doglianza del ricorrente sul punto.
In particolare, a seguito della reiterata eccezione da parte dei procuratori della parte ricorrente, i Giudici Tributari con sentenza n. 9653/17 pronunciata il 10/05/2017 e pubblicata il successivo 30/05/2017, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. trib., sentenze n. 16099/2011 e n. 20600/2011), hanno ritenuto che, in tema di riscossione di imposte, il termine di prescrizione degli interessi e delle sanzioni è di cinque anni ai sensi rispettivamente dell’art. 2948 c.c. e del D. Lgs. n. 472/97.

Avv. Gianluca Melillo

Di seguito la sentenza integrale.

(omissis)

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato all’Equitalia Sud S.p.A., M. L. (omissis) impugnava l’avviso di intimazione n. 071201669022355542600, notificatogli in data 8.7.2016, con specifico riferimento alla cartella esattoriale n. 07120100011656535001 relativa al mancato pagamento della somma di €. 13.053,73 riguardante l’imposta di registro richiesta per l’anno 2007.

A fondamento della spiegata impugnazione deduceva:

  1. L’avvenuto pagamento della imposta de qua, come desumibile dalla registrazione del corrispondente atto di compravendita;
  2. La nullità dell’intimazione per omessa notifica della cartella impugnata;
  3. L’intervenuta decadenza dell’ente dalla pretesa impositiva;
  4. L’intervenuta prescrizione del credito tributario ingiunto;
  5. L’intervenuta prescrizione quinquiennale delle sanzioni e degli interessi richiesti.

Si è costituito l’ente impositore ed ha chiesto il rigetto del ricorso risultando infondate le doglianze del ricorrente.

Il ricorso è fondato limitatamente alla pretesa dell’ente impositore, riguardante le sanzioni applicate e gli interessi richiesti, essendo ben noto che, in tema di riscossione delle imposte, il termine di prescrizione degli interessi e delle sanzioni è di cinque anni ai sensi rispettivamente dell’art. 2948 c.c. (cfr.: Cassazione civile, sez. trib., 07/10/2011, n. 20600) e del d.lg. n. 472/97 (cfr.: Cassazione civile, sez. trib., 22/07/2011, n. 16099).
Viceversa, quanto alla pretesa tributaria principale, vi è in atti la prova dell’avvenuta notificazione, in data 29.6.2010, della cartella di pagamento sottesa all’intimazione opposta, ricevuta, in assenza del destinatario, dal familiare convivente.
In particolare deve ricordarsi che la cartella di pagamento può essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; tale norma permette al Concessionario, nella specie Equitalia, la “notifica” della cartella anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’obbligo di rivolgersi all’ufficiale giudiziario o al messo notificatore. In tal caso, sempre secondo la richiamata norma, la cartella è notificata in plico chiuso e si “considera” avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone conviventi.
In forza di tale norma, quindi, le raccomandate inviate direttamente dal concessionario non debbono essere seguite da una successiva raccomandata che avvisi il notificando della consegna al suo familiare del plico e una giurisprudenza consolidata conferma tale interpretazione (Cass. Civ., Sez. V, 27/05/2011, n. 11708; Cass. Civ., Sez. V, 12/01/2012, n. 270; Cass. Civ., Sez. V, 29/01/2008, n. 1906, Cass. Civ., Sez. V, 31/03/2006, n. 76490).
D’altronde, è noto che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 11/07/2014, n. 15973; Cass. Civ., sez. VI, 20 febbraio 2014 n. 4095; Cass. Civ., sez. I, 25 luglio 2013 n. 18085; Cass. Civ., sez. III, 26 ottobre 2009 n. 22607; Cass. Civ. n. 24852 del 2006).
Deve quindi ritenersi infondata l’impugnazione proposta tardivamente solo avverso la diffida di pagamento, pure essendo stata già ritualmente notificata, la sottesa cartella il cui contenuto doveva ritenersi conosciuto dall’opponente. Il parziale accoglimento del ricorso induce a dichiarare le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, XI Sezione, pronunciando sul ricorso proposto da Mandl Luigi, così provvede:

  • Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi;
  • Rigetta nel resto;
  • Dichiara le spese di giudizio interamente compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.5.2017.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Fabio Maffei) (dott. Mario Serpone)

Share :