GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L’Avv. Gianluca Melillo, in qualità di Gestore nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ha attestato la sostenibilità e la fattibilità del programma di liquidazione dei beni di due coniugi che versavano in grave difficoltà economica e che ne avevano fatto richiesta, al fine di salvaguardare il proprio nucleo familiare costituito da loro ed i tre figli.

È stato pertanto redatto, ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/2012, l’inventario dei beni degli istanti, nonché una relazione particolareggiata alla proposta del piano di liquidazione demandata all’organismo di composizione della crisi contenente:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori persone fisiche di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi 5 anni;
  4. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto concerne il presupposto indicato all’art. 7, co. 1, L. 3/2012, ovvero lo stato di sovraindebitamento (v. anche il presente link), è stato ritenuto sussistente per gli istanti “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite.

I debitori potevano permettersi di sostenere il pagamento dell’originario finanziamento contratto nel 2006 per ristrutturazione dell’immobile, stante la loro retribuzione.

Nel corso degli anni, nonostante le buone intenzioni, i ricorrenti cominciavano a non riuscire a far fronte regolarmente ai bisogni della famiglia e facevano ricorso a varie finanziarie, addebiti sulle carte revolving e mutui. Successivamente nell’arco di un paio d’anni, nell’affannoso tentativo di ottemperare i propri impegni, sperando sempre di poter ripianare la propria posizione debitoria, gli istanti si sono indebitati nuovamente.

L’aumento vertiginoso degli interessi dovuti, ha contribuito a far cadere gli istanti nel vortice del sovraindebitamento, che non sono riusciti a pagare talvolta i debiti nei confronti degli Enti pubblici (INPS ed Agenzia delle Entrate) e con quote da saldare anche nei confronti del Condominio in cui vivono.

Tale processo a catena, porta attualmente a contare tredici creditori, oltre gli enti pubblici, con finanziamenti arretrati per rate superiori a 3 mesi, per rate mensili di circa € 2.500,00.

Si è così dato luogo al cosiddetto sovraindebitamento attivo dei consumatori, generato da una propensione di spesa della famiglia per eccessiva fiducia nelle capacità reddituali.

A ciò si è poi affiancato il cosiddetto sovraindebitamento passivo, derivante da fattori traumatici e/o fattori congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà degli istanti, che hanno fatto venir meno la fonte principale di reddito, determinando l’insorgere di passività impreviste.

Nella disamina della situazione economico-familiare, non sono emersi atti in frode ai creditori rilevabili dai conti o dalle dichiarazioni reddituali, oltre che atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Va detto che gli intermediari hanno certamente concorso all’aumento vertiginoso del debito, erogando credito omettendo qualsiasi idonea informativa precontrattuale e valutazione del merito creditizio nonché applicando dei costi al limite del tasso soglia, con una sproporzione del ricavo rispetto al vantaggio effettivamente offerto ai sovra indebitati. Gli Istituti finanziari che hanno concesso il ricorso al credito agli istanti sono attualmente tredici e si tenga presente che alcuni di essi intrattengono con gli istanti più rapporti contrattuali.

I debitori hanno messo a disposizione volontariamente il proprio bene immobile al fine di dilazionare e ridurre il proprio debito, anche al fine del c.d. fresh start che permetterà loro di ricominciare da zero, senza continuare a subire il peso di tale zavorra.

L’importante risultato conseguito attraverso la procedura di liquidazione del patrimonio da crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, assieme all’accordo di composizione ed al piano del consumatore, pone sempre più in luce l’importanza di questi nuovi strumenti legislativi a tutela dei cittadini e famiglie.

Per maggiori informazioni sulla possibilità di beneficiare delle procedure in oggetto è possibile rivolgersi all’Avv. Gianluca Melillo.

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Avv. Gianluca Melillo
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - Delegato alle Vendite
Via G. Matteotti n. 43 - Pozzuoli (NA) 
tel. e fax 081-5268248 - cell. 3668920947
www.avvocatomelillo.it
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