TRUFFA CONTRATTO TELEFONICO MAI SOTTOSCRITTO – INESISTENZA DEL CONTRATTO ACCERTATA DAL GIUDICE

IL FATTO

L’attrice, con il giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, esponeva che:

= in data 02/01/2017 la Compagnia Telefonica le aveva inviato due fatture relative ad un presunto acquisto e consegna di due sim-card (per complessivi €. 10,00) e due prospetti attestanti l’acquisto e consegna di due smartphone (un I-phone 7 – 32 GB del valore di €. 797,88 ed un Samsung Galaxy S7 Edge – 32 GB del valore di €. 834,48), con relativo piano tariffario;

= solo in seguito all’arrivo di tale documentazione veniva a conoscenza di un presunto acquisto fatto a suo nome (di cui non aveva mai fatto richiesta), e di una presunta avvenuta consegna di tale merce (che però non era stata mai ricevuta), per cui non aveva mai sottoscritto alcun contratto;

= nonostante la espressa richiesta ed i successivi solleciti inoltrati alla Compagnia tesi ad ottenere copia dei contratti telefonici (presuntivamente dalla stessa sottoscritti), le bolle di consegna ed i riferimenti utili a poter tutelare i propri interessi, le veniva inoltrato il solo contratto relativo all’acquisto del suddetto I-Phone 7, mentre solo telefonicamente riusciva a conoscere i numeri delle SIM attivate a suo nome e mai richieste o utilizzate (la  n. 331/7741666, attiva dallo 06/12/2016 e la n. 333/6516434, attiva dal 15/12/2016;

= dalla verifica del contratto inviatole in copia, l’istante accertava che i dati inseriti non appartenevano alla stessa non corrispondendo nè i recapiti telefonici fissi e mobili, né il numero della carta d’identità indicata, né l’indirizzo e-mail e né tantomeno le coordinate bancarie per l’addebito dei costi iniziali e mensili successivi del contratto, e, cosa ben più grave, la falsità della firma apposta per sottoscrizione che disconosceva, per cui, in data 03/03/2017 provvedeva a sporgere regolare denuncia/querela presso la Legione Carabinieri di Quarto;

= nonostante tali precauzioni, la società telefonica inoltrava vari solleciti di pagamento ed emetteva successive fatture di cui richiedeva i pagamenti.

Sulla base di queste premesse, la Cliente chiedeva l’accertamento dell’inesistenza di alcun contratto da lei stipulato con la convenuta Compagnia Telefonica, e dell’inesistenza di relativi titoli per poter richiedere nei suoi confronti importi riconducibili a contratti a lei intestati.

IN DIRITTO

Il Giudice di Pace di Napoli ha preliminarmente dichiarato la proponibilità della domanda per essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni ex artt. 1-14 co. 6, lett. A, L. 249/1997 ed ai sensi dell’art. 4 della delibera dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni del 18.7.2002, ove si prevede che “il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza”. Tale esperimento è risultato provato dal formulario di mancato accordo del 3.4.2017.

Venendo al merito, il Giudice ha ritenuto di accogliere la domanda di dichiarazione di inesistenza del rapporto tra la Cliente e la Compagnia Telefonica “per la chiara falsificazione della firma apposta sui contratti prodotti in giudizio, per l’acquisto di entrambi i telefoni cellulari, non fosse altro perché la persona identificata negli stessi contratti, risulta tale in virtù di carta di identità rilasciata dal Comune di Napoli, mentre l’attrice produce in giudizio carta d’identità rilasciatale, nello stesso periodo dal Comune di Quarto”.

Tra l’altro risultava agli atti anche una comunicazione della Compagnia Telefonica convenuta che, a seguito della denunzia querela sporta per i fatti di causa, dava atto dell’avvenuta cessazione del relativo contratto (seppur continuava a reiterare – anche in corso di giudizio – richieste di pagamento dei relativi ratei).

In definitiva, il Giudice di Pace, con la sentenza depositata il 12.4.2018, ha dichiarato l’inesistenza dei contratti a firma della Cliente stipulati con la Compagnia Telefonica, “perché non riconducibili alla persona qualificata come attrice nel presente giudizio e, per l’effetto, ha condannato la predetta Compagnia Telefonica al pagamento degli oneri di giudizio, pur non riconoscendo alcuna ulteriore somma a titolo di danno esistenziale subìto dall’attrice in conseguenza della inesistenza del contratto.

 

Commento a cura dell’Avv. Gianluca Melillo

Scarica la Sentenza in PDF: Avv Melillo – sentenza contratto telefonico

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