SENTENZA DI ACCOGLIMENTO SU RIMBORSO BUONO FRUTTIFERO POSTALE “SERIE 18 O” IN MANCANZA DI ADEGUATA INFORMATIVA

Rimborso buoni freuttiferi postali

Il cliente, sul presupposto che nel 2006, la S.p.A. Poste Italiane rilasciava in suo favore un Buono Fruttifero Postale dell’importo di €. 1.000,00 (rif. Serie 18 O), deduceva di essersi recato più volte presso l’Ufficio Postale al fine di incassare le somme spettantegli, ma aveva ricevuto sempre un diniego sulla base di una assunta prescrizione del diritto di credito in quanto liquidabile alla scadenza del diciottesimo mese ed entro i dieci anni successivi.

Veniva quindi promosso il relativo giudizio nel 2021, patrocinato dall’avv. Gianluca Melillo, nel quale si deduceva che tale buono non conteneva le indicazioni della sua scadenza e prescrizione, né al risparmiatore al momento del collocamento del buono – era stato mai consegnato il Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento (come invece espressamente previsto e riportato a tergo del buono).

Si aggiunga la palese confusione dell’indicazione del riferimento alla serie del buono, 180 (centottanta) piuttosto che 18O (diciotto O), per cui doveva considerarsi certamente illegittimo il diniego opposto dalla società Poste Italiane.

Il Giudice di Pace di Barra, dott.ssa Picolla, con sentenza n. 5441/2023, precisava innanzitutto che il DM del 19.12.2000 “agli artt. 3 e 6 impone a Poste Italiane S.p.a. ai fini del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, di consegnare al sottoscrittore, unitamente al titolo, anche il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra in alcuna prescrizione, con la conseguenza che laddove la convenuta società nonn abbia rispettato i doveri di trasparenza e di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali, la stessa non potrà opporre il decorso del termine di prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni“.

Dall’esame del buono fruttifero, il Giudice deduceva di non evincere alcuna stampigliatura contenente tutte le informazioni sulla durata del buono e sull’importo (capitale e interessi maturati) da corrispondere al titolare alla scadenza, nè la prova che al titolare sia stato consegnato, unitamente al titolo, anche il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

Pertanto il Giudice ha accolto la domanda, condannando Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell’importo di € 1.000,00 di cui al buono fruttifero, oltre interessi e spese legali.

Articolo a cura dell’avv. Gianluca Melillo

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