AFFIDO SUPER ESCLUSIVO DEI FIGLI, IN CASO DI PADRE ASSENTE – Decreto del Tribunale di Napoli del 09.02.2024

La cliente si rivolgeva allo Studio Legale Melillo per disciplinare l’affidamento dei figli minori nati a seguito di una relazione con il proprio ex-compagno, le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di mantenimento.

Sussistendone i requisiti, si avvaleva del Gratuito Patrocinio.

Rappresentava di vivere unitamente ai propri figli presso l’abitazione del padre di lei, in un contesto di periferia difficile, di essere disoccupata e di prendersi ormai cura dei minori con l’aiuto sia economico che materiale del solo nonno.

Non avendo sortito effetti gli inviti rivolti alla controparte per cercare una regolamentazione stragiudiziale condivisa tra le parti e la necessità di garantire un rapporto stabile ed equilibrato con i figli, l’istante proponeva il ricorso nel 2021 innanzi al Tribunale di Napoli (RG VG 9929/2021) richiedendo l’affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso l’abitazione della madre, ed una richiesta economica di € 500,00 per il solo mantenimento dei due figli (€ 250,00 cadauno), seppur il padre già avesse da tempo diminuito fortemente i rapporti con il nucleo familiare e reso del tutto insufficienti gli apporti economici in loro favore.

Il ricorso subiva rallentamenti procedurali per cui, a seguito di richiesta di anticipazione, l’udienza collegiale veniva discussa nel settembre 2022 alla quale però non compariva il resistente genitore; in tale sede si dava atto che i Servizi Sociali di Napoli competente in relazione al domicilio della cliente non avevano depositato la propria relazione socio-ambientale, differentemente da quelli competenti per il resistente, che però si preoccupavano di assumere le dichiarazioni della parte ma non verificarle (difatti, diversamente da quanto dichiarato dallo stesso ai Servizi Sociali – corresponsione di € 500,00 al mese in favore dei figli – lo stesso non versava nulla all’istante per il mantenimento dei minori).

Il Tribunale, preso atto dell’esigenza di una disciplina provvisoria, disponeva l’affidamento congiunto con collocazione presso la madre ed il versamento del padre di € 400,00 mensili in favore dei due figli, disciplinando il diritto di visita del padre.

Nella relazione del C.S.S.T., a seguito di relazioni scolastiche e colloqui anche con il primogenito, non emergevano particolari difformità alle circostanze rappresentate dalla Cliente. Emergeva che il figlio aveva degli episodi comportamentali regressivi (uso del ciuccio, pipì a letto), evidentemente legate alla mancata presenza della figura paterna che crea aspettative per poi disattenderle.

La Cliente, nel corso delle udienze successive, confermava la mancata presenza dell’ex compagno per i figli dal punto di vista economico ed affettivo-relazionale e che i figli riconoscono il nonno come principale figura di riferimento maschile nonché che la famiglia di origine del resistente aveva interrotto i rapporti con la stessa a seguito della fine del loro rapporto.

Nelle more del giudizio, l’istante, atteso il disinteresse dimostrato dal padre, ha dovuto anche presentare in data 29.05.2023 una istanza (prontamente accolta) per l’emissione di un provvedimento urgente autorizzativo all’imminente foto scolastica di rito, poiché l’Istituto scolastico del minore aveva richiesto la sottoscrizione di un modulo ad entrambi i genitori. Allo stesso modo, ha dovuto richiedere l’autorizzazione al rilascio della carta d’identità in favore dei minori (anche questa concessa) per poter affrontare un volo aereo in altra Regione.

Tali episodi evidenziavano la sussistenza di costanti ed elementari esigenze familiari – a fronte delle quali il padre è praticamente assente e, allo stato, nemmeno più raggiungibile telefonicamente ai recapiti noti – che potevano turbare la crescita dei bambini, di fatto privandoli delle più elementari e normali attività, anche disciplinari.

Il resistente si è disinteressato gradualmente dei figli, per cui venivano anche sporte due denunce per violazione degli obblighi di mantenimento, ed evincibili dalla mancata costituzione in giudizio.

Per tali motivi, a seguito della conferma della figura paterna, a parziale modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, l’Avv. Gianluca Melillo concludeva, ai sensi dell’art. 337 quater, l’affido dei figli esclusivamente alla madre, attribuendo a quest’ultima l’esercizio esclusivo rafforzato della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori, anche senza il consenso del padre;  con richiesta di disciplina del diritto di visita del padre affinché gli incontri sporadici e non programmati non pregiudicassero psicologicamente i figli, insistendo nella condanna al maggior assegno di € 500,00 mensili.

Il Collegio del Tribunale di Napoli, I sezione, Presidente dott. Sdino, con decreto del 09.02.2024 così ha provveduto:

affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;

– dispone che i figli minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;

– stabilisce che qualora il signor ******* intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto con i minori, dovrà, allo stato, invocare l’intermediazione dei Servizi Sociali, previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità, i quali stabiliranno incontri in spazio neutro e stabiliranno di volta in volta le modalità più adeguate tenendo conto delle esigenze e dello status emotivo e psicologico dei minori;

– pone a carico del padre l’obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l’assegno mensile di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie”.

Una importante vittoria per una brava madre.

Articolo a cura dell’avv. Gianluca Melillo

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Studio Legale Melillo

Avv. Egidio Melillo – Avv. Gianluca Melillo – Avv. Fabiana Melillo

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