NON DOVUTA LA TARSU DEL COMUNE DI POZZUOLI PER L’AREA SCOPERTA ADIBITA A POSTO AUTO GRATUITO – CTP NAPOLI SENT. N. 9757/2019 e N. 11954/2019

Tarsi Coomune di Pozzuolo

Importanti vittorie contro il Comune di Pozzuoli avverso più avvisi di accertamento con cui l’Ente richiedeva al cittadino nostro Cliente il pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti in riferimento ad aree scoperte adibite a posto auto.

L’avv. Melillo ha rilevato l’inidoneità del posto auto scoperto a produrre rifiuti, in quanto il Comune di Pozzuoli identificava “box/autorimessa” il posto auto scoperto di proprietà del ricorrente, senza comprendere la peculiarità del caso.

È stato provato documentalmente che il predetto posto auto, può essere idoneo solo a parcheggiare l’autoveicolo e non è fornito di alcun allaccio ad utenze, né potrebbe esserlo.

La convenuta, tra l’altro nulla ha allegato in contrario. In questa ipotesi neanche si doveva sostenere la tassabilità di locali “con minore produzione di rifiuti” poichè la produzione di rifiuti è totalmente inesistente.

Lo stesso Comune di Pozzuoli precisa inoltre sul proprio sito che sono escluse dal pagamento del tributo “i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente: (…)
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
”.

Quanto detto è valso a superare la presunzione di produzione di rifiuti del Comune ed a ritenere non tassabile il posto auto scoperto, ad uso personale, con vittoria in entrambi i giudizi proposti dal contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli così motivava la sentenza n. 9757/2019:

Va rimarcato che lo stesso Regolamento Tarsu del Comune di Pozzuoli prevede l’esclusione dall’obbligo del pagamento per i <locali ed aree scoperte che per loro natura… risultano in condizioni di non utilizzabilità.. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli>. Nella produzione esibita dal contribuente vi è ampia prova che il bene tassato consiste in un posto auto scoperto (infra altre analoghe aree di mero parcheggio): trattasi pertanto di unità immobiliare priva sia di mobili e suppellettili che di utenze (acqua – luce – gas).

Pertanto le argomentazioni addotte nel merito dalla resistente, tutte riferite a <cantine o autorimesse>, sono palesemente infondate ed improprie rispetto alla fattispecie, in cui il bene oggetto di vertenza appare senza dubbio un’area limitata destinata alla sosta (gratuita) di un veicolo, quindi perfettamente in linea con il testuale richiamo al Regolamento comunale di cui sopra”.

Successivamente, in relazione ad altro anno di imposta, la Commissione Tribuataria, con sentenza n. 11954/2019, ha precisato che: “Quanto alla determinazione della superficie imponibile e la possibilità di comprendere anche quella relativa al posto auto scoperto, va osservato che il regolamento del Comune di Pozzuoli esclude dal pagamento di detto tributo le aree scoperte. Sul punto deve richiamarsi la recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2212 del 2017) che nell’esaminare la questione ha statuito che l’impossibilità a produrre rifiuti deve dipendere da fatti oggettivi e permanenti e non dalla modalità di utilizzazione dei locali. Nel caso di specie l’area tassata consiste di una unità immobiliare priva di utenze e di mobili e suppellettili e dunque inidonea alla produzione di rifiuti”. 

Pertanto, a seguito di passaggio in giudicato delle sentenze, è definitivamente non dovuto il pagamento della TARSU richiesta in relazione al posto auto scoperto.

Avv. Gianluca Melillo

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