SENTENZA DI INTERESSE – COMMENTO A CURA DELL’AVV. GIANLUCA MELILLO “CTR NAPOLI SEZ. 19 SENTENZA N. 7829/2018”

Sentenza tributaria - studio legale Melillo

-) NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO – OBBLIGATORIA RICEZIONE RACCOMANDATA INFORMATIVA AL CONTRIBUENTE EX ART. 60, CO. 1,  B-BIS, DPR 600/1973

-) NULLITA’ INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DI ENTI IMPOSITORI, TIPI DI CONTRIBUTI DOVUTI E CALCOLO INTERESSI

DIFENSORI: AVV. GIANLUCA MELILLO – AVV. EGIDIO MELILLO

Nella emarginata pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, i Giudici, accogliendo tutti i motivi di ricorso, hanno ribaltato la sentenza di primo grado, facendo luce su aspetti che difficilmente vengono analizzati e condivisi dai Giudici Tributari.

-) In primo luogo, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che: “in caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario, come è avvenuto nel caso di specie […] è obbligatorio l’invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 febbraio 2017 n. 2868”.

Infatti, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. B-bis, D.P.R. 600/1973, sono previste specifiche modifiche alla disciplina della notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ex art. 139 c.p.c. (cosiddetto CAN): “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

Se è vero che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentalmente provato per tutte le cartelle di pagamento, sin dal primo grado di giudizio innanzi alla CTP di Napoli, la effettiva e legittima consegna a persona convivente diversa dal destinatario (moglie e figlio), della raccomandata contenente l’atto impositivo, è stato ritenuto fondato il principale motivo di appello, per la mancata dimostrazione da parte del Concessionario che tale adempimento successivo sia stato correttamente eseguito, col risultato di dover ritenere il mancato perfezionamento delle relative notifiche delle cartelle di pagamento, che va a riverberarsi sulla nullità dell’intimazione di pagamento impugnata.

 

-) Ad abundantiam, la Commissione Tributaria Regionale ritiene fondati anche gli altri motivi di appello, per cui: “risulta evidente alla lettura del contenuto letterale dell’intimazione di pagamento, la mancata indicazione sia degli enti impositori che dei tipi di tributi dovuti. Né sulla scorta dell’atto impugnato è dato conoscere la modalità e l’entità dei calcoli posti in essere dall’Amministrazione per giungere alle cifre richieste che evidentemente dovrebbero tener conto anche di interessi e sanzioni non meglio precisate nel loro ammontare e nei loro supporti giustificativi”.

I Giudici di appello hanno precisato che tale circostanza – non contraddetta in modo specifico nemmeno dall’appellato nelle sue controdeduzioni – appare nettamente contrastante col principio del diritto di difesa ed in particolare con lo Statuto del Contribuente che richiede chiarezza nella motivazione degli atti impositivi.

Entrambe le motivazioni comportano “vizi propri” dell’intimazione di pagamento, sancendone la sua nullità.

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PDF SENTENZA: Studio Legale Melillo sentenza Tributaria CTR Napoli 7829.18
Studio Legale Melillo

Avv. Egidio Melillo – Avv. Gianluca Melillo – Avv. Fabiana Melillo

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tel. e fax 081-5268248

 

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