STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1000 EURO – RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2010

Definizione agevolata 2018 – Decreto legge n. 119/2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, è stato pubblicato il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria“, entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (cfr. art. 27) e, quindi, in data 24 ottobre 2018.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle disposizioni contenute in seno all’art. 4 riguardante lo “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”:

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3 [Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione], sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio cari co e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo. […]

 

Conseguenze processuali

Il dettato della norma andrebbe richiamato alla prima udienza utile o, a seconda dello stato del giudizio di riferimento, nel primo atto/memoria integrativa utile.

In attesa della conversione in legge della norma suddetta ed, avuto riguardo alla previsione per cui “l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”, sarebbe buona precauzione richiedere apposito rinvio d’udienza.

In ogni caso, si propongono alcune chiavi di lettura derivanti da tale annullamento ex lege:

A) se trattasi di controversia tributaria, conseguirebbe l’estinzione in tutto o in parte del giudizio, a seconda che l’oggetto del giudizio sia costituito da una o più cartelle, almeno una delle quali – ovvero l’unica in caso di giudizio “mono cartella”- composta da una o più partite interessate dalla disposizione in commento.

Infatti, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 546/1992, ricorrendo un’ipotesi assimilabile a quella contemplata da tale disposizione, ossia  “definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge”, con conseguente applicazione del comma 3 del citato articolo: “nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

B) al di fuori del caso di controversia tributarie, conseguirebbe la cessazione (in tutto o in parte) della materia del contendere per sopravvenuto difetto (integrale o parziale) dell’interesse del contribuente alla prosecuzione della lite.

Nel caso in cui venga meno ogni ragione di contrasto, L’Agenzia delle Entrate Riscossione avrà l’interesse alla compensazione delle spese giudiziali, sulla scorta di un’interpretazione estensiva dell’art. 92, comma 2 c.p.c. quanto alla “assoluta novità della questione” o del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Sicchè, l’intervenuto annullamento ex lege della partita di ruolo in contestazione ben potrebbe essere assimilato agli “eventi” incidenti sull’esito/conclusione della causa, calati sulle parti ed estranei al loro atteggiamento processuale.

Il difensore dell’opponente, da parte sua, avrebbe interesse ad opporsi alla compensazione delle spese sul presupposto che l’annullamento sia intervenuto senza una propria richiesta  (diversamente da ciò che accade per la rottamazione- ter e per  la definizione delle liti pendenti) e possa richiedere al Giudice di decidere sulle spese in base al principio della cd. soccombenza virtuale, che impone allo stesso Giudice di verificare, in caso di prosecuzione del giudizio, quale delle parti avrebbe perso, in assenza dello stralcio di cui al decreto legge.

Commento a cura dell’Avv. Gianluca Melillo

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Studio Legale Melillo
Avv. Egidio Melillo - Avv. Gianluca Melillo - Avv. Fabiana Melillo
Via G. Matteotti n. 43 - Pozzuoli (NA)

 

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